A partire dal 4 dicembre 2022, è entrato in vigore
il Decreto MITE n. 256 del 23 giugno 2022,
che disciplina i Nuovi CAM Edilizia
“Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi,
per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi
e per l’affidamento congiunto di progettazione
e lavori per interventi edilizi”.
I nuovi CAM entrano in gioco anche nell’edilizia
privata in quanto sono uno dei criteri da
rispettare per l’ottenimento del Superbonus.
Il Decreto è entrato in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 183 - de 6 agosto 2022 - e abroga il Decreto MISE 11/10/2017 pubblicato in G.U. n. 259 del 6/11/2017.
Di seguito, si riportano in sintesi le indicazioni di maggior interesse per il comparto legato ai materiali isolanti ed in particolare per l’EPS.
I nuovi CAM prevedono che gli isolanti contengano materia riciclata o recuperata o sottoprodotti – al contrario di quelli attualmente in vigore, che contemplano unicamente materiale riciclato con un contenuto dal 10 al 60%.
Per l’EPS il contenuto minimo di riciclato, recuperato e sottoprodotti, è fissato al 15%, di cui il 10% riciclato.
La percentuale di contenuto di materia riciclata, o recuperata, o di sottoprodotti è da dimostrare tramite:
- EPD (riciclato – recuperato – sottoprodotti) o
- ReMade in Italy (riciclato – sottoprodotti) o
- Plastica Seconda Vita (riciclato) o
- Tracciabilità dei materiali e bilancio di massa (riciclato – recuperato – sottoprodotti)
Le asserzioni autodichiarate secondo ISO 14021 sono valide sino alla scadenza delle stesse.
Per quanto riguarda la prestazione energetica i valori da rispettare sono i seguenti:
-
- Massa superficiale involucro esterno 250 Kg/m2
- Trasmittanza termica periodica
Yie < 0,09 w/m2K pareti
Yie < 0,16 w/m2K coperture
In relazione al comfort acustico, vanno rispettati i seguenti requisiti:
-
- Ristrutturazione totale DPCM 1997 e classe II della UNI 11367
- Altri interventi edifici esistenti. Va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici preesistenti. Detto miglioramento non è richiesto quando l’elemento rispetti le prescrizioni precedenti o in caso di impossibilità tecnica ad apportare tale miglioramento. La sussistenza dei casi citati deve essere dimostrata con relazione di tecnico competente.
Per quanto riguarda le emissioni negli ambienti confinanti, cioè l’inquinamento indoor, sono previste prescrizioni sulle emissioni VOC solo per gli isolanti in vista.
Anche i seguenti paramentri devono essere un riferimento per progettisti e imprese nella realizzazione di progetti che intendono usufruire degli incentivi:
-
- Manufatti composti da più materiali isolanti: tutti i materiali devono rispettare il requisito
- Manufatti composti da materiali isolanti e non isolanti: solo il materiale isolante deve rispettare il requisito
- Materiali isolanti devono possedere marcatura CE derivante da norma armonizzata o ETA. Si dichiara che la lamdaD del del materiale isolante o se KIT con DoP anche a quella del sistema nel suo complesso.
- Non devono essere presenti sostanze SVHC in concentrazione superiore dello 0,1% peso/peso
- Non devono essere impiegati espandenti che causano riduzione ozono
- Per gli isonati in EPS il contenuto di agente espandente deve essere minore al 6% del peso del prodotto finito